ART. 105 Accantonamenti di quiescenza e previdenza [n.d.r. ex art. 70] (1)
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di
fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale
dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117
del codice civile, se costituiti in conti individuali
dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti
delle quote maturate nell’esercizio in conformità
alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano
il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare
i fondi a sopravvenute modificazioni normative
e retributive sono deducibili nell’esercizio dal
quale hanno effetto le modificazioni o per quote
costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi.
3. L’ammontare del TFR annualmente destinato a
forme pensionistiche complementari è deducibile
nella misura prevista dall’articolo 10, comma 1,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
(2)
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche
per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine
rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere
c), d) e f).
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Comma sostituito dall’art. 21, comma 4, DLgs. 5.12.2005 n. 252,
pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, in vigore dall’1.1.2007.
Testo precedente: “È deducibile un importo non superiore al 3 per
cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a
forme pensionistiche complementari.“.
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