top of page

ART. 105 Accantonamenti di quiescenza e previdenza [n.d.r. ex art. 70] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di

fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale

dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117

del codice civile, se costituiti in conti individuali

dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti

delle quote maturate nell’esercizio in conformità

alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano

il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.

2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare

i fondi a sopravvenute modificazioni normative

e retributive sono deducibili nell’esercizio dal

quale hanno effetto le modificazioni o per quote

costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi.

3. L’ammontare del TFR annualmente destinato a

forme pensionistiche complementari è deducibile

nella misura prevista dall’articolo 10, comma 1,

del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

(2)

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche

per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine

rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere

c), d) e f).

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Comma sostituito dall’art. 21, comma 4, DLgs. 5.12.2005 n. 252,

pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, in vigore dall’1.1.2007.

Testo precedente: “È deducibile un importo non superiore al 3 per

cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a

forme pensionistiche complementari.“.

7 aprile 2025

Contattami per una consulenza!

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

Grazie!

bottom of page